Intestazione temporanea art 94

INTESTAZIONE TEMPORANEA art 94


Il principio ispiratore della legge è quello di individuare con certezza l’utilizzatore dei veicoli che circolano sulle nostre strade al fine di attribuire con celerità le sanzioni in caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale;
 per tale motivo è stato necessario modificare l’art. 94 del Codice della Strada (Legge n. 120 del 2010)

IN CONCRETO
 il cittadino privato che utilizza (comodato d’uso gratuito) l’autoveicolo di altra persona, per un periodo superiore a 30 giorni continuativi, ha l’obbligo di annotare tale volontà sulla carta di circolazione
presentando apposita richiesta agli Uffici della Motorizzazione entro 30 giorni dal verificarsi della volontà. 
(si ribadisce che l’obbligo ad adempiere spetta a colui che riceve in prestito il veicolo).

Tale obbligo vale anche per i familiari quando questi non convivono nel nucleo familiare.


Inoltre lo stesso obbligo di trascrizione deve essere assolto in caso di uso, sempre superiore a 30 giorni,
 da parte di persona che ha ereditato il veicolo; 
ciò varrà solo per il tempo necessario a definire le incombenze relative al definitivo trasferimento di proprietà.


N.B.E’ chiaro, e si ribadisce, che si tratta di una disponibilità resa gratuitamente e in ogni caso esclusivamente ad una sola persona. Infatti altre modalità sarebbero non ammesse e addirittura sanzionabili in quanto non gratuite e pertanto soggette a specifica autorizzazione (noleggio senza conducente, leasing, ecc.).
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